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  • Elaborazione dati con riferimento alla singola tipologia del soggetto o ente: lavoratori autonomi, imprenditori individuali, società personali, società di capitali, enti non commerciali e non residenti;
  • Predisposizione e pubblicazione bilanci di esercizio ed elaborazioni situazioni patrimoniali e reddituali periodiche;
  • Tenuta e scritturazione deli libri contabili;
  • Riorganizzazioni Societarie:conferimenti, fusioni per incorporazione o proprie, trasformazioni e scissioni;
  • Diritto Commerciale e fallimentare, consulenza contrattualistica;
  • Analisi di bilancio;
  • Consulenza fiscale:
  • Programmazione fiscale destinata ad enti, lavoratori autonomi e privati;
  • Assistenza fiscale specifica relativa all’imposizione diretta, indiretta e sostitutiva.
  • Informazione tributaria con l’ausilio di circolari di aggiornamento;
  • Contenzioso tributario, predisposizione ricorsi e assistenza dinanzi alle Commissioni Tributarie;
  • Assistenza fiscale nel campo delle successioni, predisposizione dichiarazioni di successione, volture catastali, assistenza nelle regolazioni successorie tra eredi;
  • Assistenza durante le verifiche fiscali e innanzi alle Commissioni Tributarie;A
  • Assistenza nelle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione, scissione, conferimento, cessione ed affitto di azienda;
  • Ristrutturazioni e riorganizzazioni societarie: conferimenti, fusioni proprie, o per incorporazione, trasformazioni, scissioni, cessioni di aziende o quote;
  • Assistenza nell’accesso al credito bancario.
  • Elaborazione Cedolini Paga, prospetti costi del personale;
  • Pratiche assunzione, trasformazione e cessazione, contratti di varie topologie e genere;
  • Predisposizione presentazione dichiarazioni annuali e mensili telematiche;
  • Gestione e predisposizione contratti e/o rapporti di lavoro nel settore edilizia con tutti i relativi adempimenti;
  • Redazione e presentazione denunce contributive e retributive;
  • Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria, in deroga: compilazione ed inoltro delle domande;
  • Gestione richieste Durc (Documento unico di regolarità contributiva);
  • Sgravio delle cartelle esattoriali e degli avvisi bonari ed eventuali domande di dilazione;
  • Verifica e sgravio delle Note di Rettifica Inps.
  • Valutazione di azienda e di ramo di essa;
  • Organizzazione aziendale;
  • Custodia e conservazione di beni ed aziende.

Attività di consulenza in materia di Privacy, riguardante l’adozione delle misure di sicurezza per assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali, e l’aggiornamento, alle scadenze previste dalla legge, dei documenti predisposti.

  • Tenuta e scritturazione dei libri sociali;
  • Assistenza societaria in occasione di costituzione e scioglimento degli Enti;
  • Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali;
  • Assistenza e consulenza riguardo l’impianto di sistemi contabili computerizzati, con particolare riferimento alla predisposizione del piano dei conti secondo la direttiva CEE;
  • Conversione della contabilità manuale a quella meccanizzata;
  • Redazione Mod Unico – 730 – Ici
  • Servizi di Consulenza del Lavoro, legali, notarili e di patronato;
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  • Predisposizione e redazione dichiarazioni di successione, volture catastali;

Lo Studio

Attivi a La Spezia dal 2000, affianchiamo i nostri Clienti nella gestione d’impresa.

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Argilla Rag. Giuseppe – Ragioniere Commercialista

nato a La Spezia nel 1947.
Diploma di Ragioniere conseguito nel 1967 presso l’Istituto Manfredo Da Passano di La Spezia;
Albi professionali: Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Massa Carrara dal 1997;
Formazione continua in materia fiscale, previdenziale e societaria;
Mail : giuseppeargilla@legalmail.it

Argilla Rag. Paolo – Tributarista

nato a La Spezia nel 1975.
Diploma di Ragioniere conseguito nel 1994 presso l’Istituto Tecnico Sambuchi di Fivizzano (MS);
Praticantato come Consulente del Lavoro fino al 1997;
Durante il 1998 Master presso l’Università di Economia Tor Vergata di Roma “Corso di Perfezionamento per Consulenti del Lavoro”
Formazione continua in materia di consulenza del lavoro e fiscale.
Iscritto alla Lapet come Tributarista dal 2009;
Nel 2010 ottenuto la certificazione professionale presso l’ente FAC;
Mail: paoloargilla@peclapet.it

Novità

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Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

La Bce all’ottavo taglio dei tassi Ridotti dello 0,25%, ora sono al 2%

6 Giugno 2025 | Corriere della Sera - Marco Sabella - Pag. 37

Ieri la Bce ha portato il costo del denaro al 2% con un taglio di 25 punti base al tasso sui depositi, diventato il parametro di riferimento delle scelte di politica monetaria dell’eurozona. Per la presidente della Bce Christine Lagarde siamo prossimi alla fine di un ciclo di politica monetaria evidenziando che ‘con il livello attuale dei tassi il consiglio ritiene di essere nella posizione per reagire nella maniera più appropriata agli sviluppi congiunturali e ai possibili colpi di scena sul fronte dei negoziati commerciali’. In merito all’andamento del Pil le stime annunciate ieri dalla Bce nello scenario base prevedono una crescita pari allo 0,9% quest’anno, con una lieve accelerazione all’1,1% nel 2026 e all’1,3% nel 2027. Lagarde ha evidenziato che ‘i maggiori investimenti in difesa e infrastrutture potrebbero dare un ulteriore impulso alla crescita. La decisione del taglio del costo del denaro di ieri è stata presa ‘virtualmente all’unanimità’ con un solo governatore contrario. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘La Bce taglia i tassi Lagarde: quasi alla fine di questo ciclo di politica monetaria’ – pag. 2 e Italia Oggi: ‘Bce, giù i tassi in Europa: -0,25%’ – pag. 3))

Delega fiscale, spunta il rinvio ad agosto 2026

6 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 38

Spunta il rinvio ad agosto 2026 della delega fiscale. Tempi più lunghi anche per l’operazione Testi unici per cui l’Esecutivo avrà a disposizione fino alla fine del 2026 rispetto alla scadenza attuale ferma al 2025. Con un effetto a cascata anche per il riordino del gioco fisico.  L’emendamento sul rinvio dei termini per attuare la riforma fiscale riscrive lo scenario per la delega. Mentre il testo attuale puntava a tempi supplementari contenuti fino al 31 dicembre, con l’emendamento voluto dal Governo il termine si estende ad agosto 2026. E in questo modo si allungano i tempi per i Testo unici: finora sono 4 quelli giunti al traguardo, mentre quello sul registro è stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. La strada da completare richiede un termine più ampio fino a fine 2026.

L’adeguamento agli Isa 2025 può ridurre i costi del concordato

6 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - M.Cerofolini, L.Pegorin, G.P.Ranocchi - Pag. 38

È destinata ad impattare già sulle prossime opzioni per il concordato preventivo biennale 2025-2026 la proposta di Cpb con soglie massime di reddito cui aderire per i soggetti ‘virtuosi’ ISA contenuta nel decreto correttivo varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 giugno. Allo studio la convenienza sull’opportunità di raggiungere un voto pari almeno ad 8 negli ISA 2025 attraverso l’adeguamento al rialzo di ricavi o compensi per agganciare le soglie massime e tagliare così il conto richiesto dal concordato fiscale. Per chi ha un ISA pari a 10 l’aumento massimo sarà del 10%, che sale al 15% per ISA tra 9 e 10 e al 25% per ISA tra 8 e 9. Le soglie valgono anche per l’Irap e si riferiscono al reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente. Non si applicano se la proposta di Cpb è sotto i valori di riferimento settoriali. L’obiettivo della novità è rendere più conveniente il concordato per contribuenti ‘virtuosi’, spingendo all’adeguamento in dichiarazione per alzare il punteggio ISA. Serve una valutazione attenta tra il costo dell’adeguamento e il risparmio fiscale futuro.

Con l’affrancamento straordinario delle riserve chance per scommettere sul rischio fiscale

6 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 39

L’Agenzia delle Entrate ha dedicato tre risoluzioni alle novità introdotte dal Dlgs 192/2024 circa l’affrancamento straordinario delle riserve, il riconoscimento dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali e immateriali in operazioni straordinarie e il riallineamento delle divergenze da cambiamento dei principi contabili. La risoluzione 35/E prevede che per l’affrancamento straordinario delle riserve si applica un’imposta sostitutiva del 10% da versare in 4 rate a partire dal 2024. La risoluzione 36/E riguarda il riconoscimento dei maggiori valori in operazioni straordinarie che prevede imposte sostitutive del 18% (redditi) e 3% (Irap) con i codici 1865 e 1866. Per operazioni effettuate fino al 2023 resta valido il meccanismo a scaglioni. Infine la risoluzione 37/E riguarda il riallineamento contabile e prevede aliquote differenziate: ordinaria per il totale, 18% e 3% per il parziale, con i codici 1817, 1818, 1868 e 1869. 

Acquisto partecipazioni, oneri da capitalizzare

6 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Franco Roscini Vitali - Pag. 40

Saranno in consultazione fino alla fine di luglio gli emendamenti dell’Organismo italiano di contabilità a diversi principi contabili. Uno dei chiarimenti, l’Oic 25, dispone che l’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare. L’OIC 21 viene modificato per rendere obbligatoria la capitalizzazione dei costi accessori all’acquisto di partecipazioni. Per l’OIC 16 e l’OIC 31, si propone una nuova classificazione in bilancio per gli effetti del tempo e della revisione dei tassi. L’OIC 24 chiarisce che l’ammortamento basato sui ricavi è ammesso solo in presenza di specifiche condizioni. Altri emendamenti a OIC 13, 16 e 24 stabiliscono che i beni acquistati si iscrivono solo se l’opzione di rivendita non sarà esercitata. Le modifiche armonizzano i principi con l’OIC 34 e tengono conto dei feedback ricevuti. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Bilanci, l’Oic rettifica i principi per l’ammortamento degli immateriali. Partecipazioni, gli oneri vanno iscritti’ – pag. 31)

Bilanci nel Runts: dal 10 giugno si cambia

6 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Ilaria Ioannone, Gabriele Sepio - Pag. 40

Il ministero del Lavoro ha annunciato che dal 10 giugno prossimo sarà attiva una nuova funzionalità della piattaforma telematica del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts). L’aggiornamento è destinato ad affiancare gli enti nella compilazione della pratica di deposito del bilancio 2024, arricchendo l’interfaccia con un nuovo campo informativo. L’obbligo di deposito del bilancio nel Runts è previsto dall’art. 48 del Codice del Terzo settore, che impone agli Ets di assolvere all’adempimento entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. La legge 104/2024 ha sostituito il precedente termine fisso del 30 giugno, riconoscendo agli enti con esercizio ‘a cavallo’ dell’anno solare la possibilità di rispettare una scadenza differenziata. Pertanto, per gli enti con esercizio coincidente con l’anno solare il termine per il deposito del bilancio 2024 è fissato al 30 giugno 2025.

Rischio fiscale, pronti i corsi per i certificatori

6 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Maria Carla De Cesari - Pag. 41

Sono 20 mila i candidati per 350 posti di funzionari dell’ufficio Accertamento collaborativo dell’Agenzia delle Entrate. Il corso si terrà nelle sedi di Roma e Milano di Formez. L’esame prevede uno scritto, anche in inglese, e un orale. I vincitori andranno a rinforzare il personale delle Entrate che oggi assiste 143 grandi imprese in cooperative compliance e che si prepara a dialogare con altre 84 società candidate al regime. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, ieri, ha sottolineato come il progetto sulla cooperative compliance sia cruciale per l’amministrazione, che punta sempre più a controlli ex ante per avere più risorse da dedicare alla lotta all’evasione, ma anche per la competitività delle imprese, che con il regime collaborativo, a fronte della trasparenza e dei dati, guadagnano in certezza circa il diritto e gli adempimenti fiscali. Carbone ha assicurato che l’Agenzia ha compiuto tutti i passaggi per la formazione dell’elenco dei certificatori.

Composizione negoziata da big

6 Giugno 2025 | Italia Oggi - Marcello Pollio - Pag. 23

I dati di Unioncamere evidenziano che i piccoli imprenditori faticano ad accedere alla composizione negoziata della crisi d’impresa utilizzata soprattutto dalle imprese più strutturate. Diversi i motivi: scarsa cultura finanziaria, mancanza di adeguati assetti e difficoltà a coinvolgere i creditori. I numeri dell’Osservatorio di Unioncamere mostrano che il 30,5% delle aziende con crisi recente ottiene esiti positivi, contro solo l’11,5% di chi è in difficoltà da anni. Al 4 giugno scorso le domande di Cnc sono salite a 905 in sei mesi, raddoppiando rispetto al semestre precedente. I casi complessivi sono superiori a 3 mila, con 295 successi. Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna e Veneto le regioni più attive, con prevalenza nei settori servizi e manifattura. Il Nord registra più esiti positivi, ma cresce il successo anche al Sud. Per Unioncamere è necessario far crescere la cultura finanziaria delle Pmi. 

Accertamenti, proroga addio

6 Giugno 2025 | Italia Oggi - Duilio Liburdi, Massimiliano Sironi - Pag. 25

Attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo della riforma che elimina la proroga degli 85 giorni in più concessi nel 2020 ai fini degli accertamenti. Nella normalità dei casi, infatti, a fine anno scade il termine di accertamento del periodo d’imposta 2019 che già non era interessato dalla proroga. Che era entrato in vigore prima del termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni relative proprio al 2019. In ogni caso, sempre per questo periodo di imposta, laddove l’Agenzia delle Entrate dovesse attivare a ridosso delle fine del periodo di imposta la procedura prevista dall’art. 6-bis della legge n. 212/2000, il termine di accertamento risulterà automaticamente prorogato proprio per effetto della disposizione contenuta nello Statuto dei diritti del contribuente. Dunque, a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini prevista dall’art. 67, comma 1, Dl 18/2020 non è operante con riferimento agli atti di natura impositiva che sono autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e che sono emessi dalle Entrate. 

Merce confiscata, sì al riscatto

6 Giugno 2025 | Italia Oggi - Sara Armella, Tatiana Salvi - Pag. 26

Il decreto correttivo della riforma fiscale non ha confermato la previsione di sanzioni più lievi per gli operatori economici autorizzati (AEO) in merito alle violazioni doganali, così come previsto nelle intenzioni della Commissione finanze. Non ha superato l’esame del Consiglio dei ministri l’introduzione di una presunzione di colpa per le violazioni doganali commesse dai soggetti AEO. Una simile presunzione sarebbe stata di difficile applicazione in quanto avrebbe comportato un inversione dell’onere della prova a carico delle Dogane che avrebbe dovuto dimostrare l’esistenza di una condotta fraudolenta. Il nuovo testo del decreto correttivo potenzia la possibilità di richiedere il riscatto della merce confiscata attraverso il pagamento del valore dei beni. Gli operatori potranno così chiedere la restituzione della merce confiscata, a meno che non si tratti di prodotti per cui è vietata la commercializzazione. Per evitare la confisca è possibile regolarizzare volontariamente un errore presentando un’istanza di revisione su istanza di parte. 

Concordato, nuovi ingredienti

6 Giugno 2025 | Italia Oggi - Fabrizio G.Poggiani - Pag. 27

Dopo il via libera al decreto correttivo approvato dall’Esecutivo per il concordato preventivo biennale sono previste modifiche. Slitta al 30 settembre il termine per l’adesione da parte dei soggetti ISA. Resta in vigore la possibilità di adesione autonoma. Una novità destinata ad incentivare le adesioni è la calmierazione dell’ammontare delle proposte di reddito e di valore della produzione Irap, per i contribuenti più affidabili, come risultanti dalle pagelle ISA. Per questi contribuenti, infatti, sono previsti 3 distinti limiti di eccedenza massima, in corrispondenza ai livelli di affidabilità fiscale rilevati nel periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta. Prevista una soglia di incremento massimo del 10% quando il contribuente ha realizzato un punteggio pari a 10, del 15% con un punteggio compreso tra 9 e 10 e del 25%, con un punteggio ISA superiore a 8 ma inferiore a 9 ma, nel caso in cui la proposta presentata, considerando queste limitazioni, sia inferiore ai valori di riferimento settoriali, le limitazioni indicate non trovano applicazione. 

Detrazioni, tagli in due passaggi

6 Giugno 2025 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 28

Con la circolare n. 6/E dello scorso 29 maggio l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’introduzione della nuova limitazione alle spese detraibili per i contribuenti con più di 75 mila euro di reddito scattata quest’anno. La novità troverà applicazione contestualmente alla misura in vigore dal 2020 che prevede, invece, una riduzione progressiva dell’ammontare detraibile per i soggetti con redditi oltre i 120 mila euro. Per i ‘paperoni’ il taglio alle detrazioni fiscali si articola in due passaggi: in caso di reddito complessivo superiore a 120 mila euro prima si determinano le spese inseribili in dichiarazione nel limite del nuovo tetto massimo di 8 mila euro, poi scatta la riduzione progressiva dell’ammontare detraibile con l’azzeramento dei benefici fiscali superati 240 mila euro di reddito (fatte salve le detrazioni derivanti da spese sanitarie e mutui per abitazioni principali). 

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Novità in tema di detrazioni - Legge di Bilancio 2025

31 Maggio 2025 |

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 29 maggio 2025, ha fornito le istruzioni operative agli uffici sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2025 in materia di:

  • limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
  • detrazioni per la frequenza scolastica;
  • detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

 

RIORDINO DELLE DETRAZIONI

 

Riordino delle detrazioni sui redditi delle persone fisiche. A decorrere dal 1°gennaio scorso, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, l’art. 16-ter del Tuir stabilisce alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi, mediante un meccanismo di calcolo fondato su due parametri:

  • il reddito complessivo del contribuente;
  • il numero di figli fiscalmente a carico.

Viene prevista, in sostanza, una riduzione progressiva, all’aumentare del reddito, dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili, accompagnata da una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità accertata.

Il nuovo articolo 16-ter del Tuir prevede che per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal Tuir sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare, calcolato in base al reddito complessivo e al numero dei figli a carico.

L’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione è calcolato moltiplicando l’importo base, determinato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 16-ter del Tuir in base al reddito complessivo del contribuente, per un coefficiente, indicato nel successivo comma 3, il quale varia in base al numero dei figli a carico nei quali sono compresi quelli adottivi. 

La manovra 2025 ha incluso i figli conviventi del coniuge deceduto fra i soggetti per i quali spettano le agevolazioni per i familiari a carico dell’articolo 12.

Per l’individuazione del numero dei figli fiscalmente a carico, in base al quale determinare il coefficiente da applicare ai sensi del comma 3, il contribuente deve fare riferimento al numero dei figli  che risultano fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese e degli oneri detraibili. Nel computo rilevano tutti i figli a carico anche qualora gli stessi siano a carico solo per una parte dell’anno. Inoltre, i figli rilevano anche nel caso in cui il contribuente non benefici della detrazione per figli fiscalmente a carico poiché per gli stessi già percepisce l’assegno unico e universale o perché i figli hanno superato i requisiti d’età previsti dall’articolo 12, comma 1, del Tuir. 

Ai fini del calcolo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese che danno diritto alla detrazione, il contribuente deve: quantificare l’importo base, a seconda del reddito complessivo posseduto e applicare all’importo base il coefficiente di cui al comma 3, individuato in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico. 

Il risultato ottenuto determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l’importo della detrazione spettante. 

Nel caso in cui gli oneri e le spese sostenute dal contribuente nel periodo di riferimento siano superiori all’ammontare massimo, il contribuente può individuare, in sede di dichiarazione dei redditi o tramite indicazione al sostituto d’imposta, gli oneri e le spese da imputare nel conteggio ai fini della detrazione. In tale ipotesi, pertanto, il contribuente potrà scegliere di considerare le spese che danno diritto ad una maggiore detrazione dall’imposta lorda.  

Il comma 4 dell’articolo 16-ter del Tuir stabilisce che, ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, sono escluse le spese sanitarie, le somme investite nelle start-up innovative, le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative.

Sono escluse dall’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione anche le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie.

Con riferimento alle spese detraibili in più annualità, invece, il comma 5 dell’articolo 16-ter del Tuir prevede che, ai fini del computo dell’ammontare complessivo degli oneri e delle spese che è possibile portare in detrazione, rilevano solo le rate di spesa riferite a ciascun anno.

Inoltre, sono in ogni caso esclusi gli oneri detraibili sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, nonché i premi di assicurazione sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. 

Sono altresì escluse dal computo le rate delle spese detraibili ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir, ovvero di altre disposizioni normative, sostenute fino al 31 dicembre 2024. 

Il contribuente con reddito complessivo superiore a 75 mila euro, ma non superiore a 120 mila euro, determina l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter e beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per l’intero importo. 

Per i soggetti, invece, che nell’anno di riferimento hanno percepito un reddito complessivo superiore a 120 mila euro, il contribuente, dopo aver determinato l’ammontare massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione ai sensi dell’articolo 16-ter, beneficia delle detrazioni di cui all’articolo 15 del Tuir per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila. 

 

DETRAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FREQUENZA SCOLASTICA

 

La manovra 2025 ha previsto l’innalzamento a 1.000 euro del limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica per le quali spetta la detrazione.  

A partire dal 1°gennaio 2025, pertanto, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. 

 

AGEVOLAZIONI FISCALI PER NON VEDENTI PER IL MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA

 

Il comma 229 della legge di Bilancio 2025 ha stabilito che dall’imposta ‘lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro 1.100 la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida’. 

Con la modifica normativa si incrementa l’ammontare della detrazione forfettaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Il valore di 1.000 euro viene innalzato a 1.100 euro e viene eliminata la parte delle disposizioni che prevedeva l’attribuzione delle predette sanzioni nel limite di spesa di 290 mila euro annui. 

Non rilevando la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida ai fini della fruizione della detrazione forfettaria in parola, la suddetta spesa non concorre alla quantificazione del limite massimo degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, per i contribuenti con reddito complessivo a 75 mila euro nell’anno di riferimento.

Resta fermo che la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120 mila euro ovvero per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240 mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 120 mila euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120 mila euro.

Decreto ‘Salva-infrazioni’ convertito dalla legge n. 166/2024 - Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva

31 Maggio 2025 |

Il decreto ‘Salva-infrazioni’ è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 14 novembre 2024. Tale legge ha introdotto l’art. 16-ter avente ad oggetto il ‘Trattamento del prestito o distacco di personale agli effetti dell’Iva’.

Con questa norma il legislatore ha inteso dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 2020, relativa alla questione pregiudiziale sollevata dalla Suprema corte in merito alla compatibilità della previsione di cui all’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988 con i principi di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione europea, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (c.d. ‘direttiva Iva’). Si tratta della previsione secondo cui erano da ritenersi non rilevanti, ai fini Iva, ‘i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo’. 

La nuova legge che interviene sulle operazioni riguardanti il distacco o il prestito di personale effettuato tra due soggetti abroga l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988. Per effetto di tale abrogazione, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a partire dal 1°gennaio 2025 diventano prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’Iva.

Con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne uniformità di azione. Il documento di prassi amministrativa esamina, in  particolare: 

  • il trattamento Iva delle operazioni di distacco o prestito di personale;
  • la decorrenza delle novità;
  • altre forme di messa a disposizione del personale: codatorialità e avvalimento.

 

TRATTAMENTO IVA DELLE OPERAZIONI DI DISTACCO O PRESTITO DI PERSONALE

 

Al fine di conformarsi alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea il Dl ‘Salva-infrazioni’ ha abrogato l’art. 8, comma 35, della legge finanziaria 1988, facendo rientrare nel campo di applicazione dell’imposta i distacchi o prestiti di personale effettuati verso corrispettivo.

L’operazione di distacco o prestito di personale, per effetto della nuova legge, risulta essere rilevante ai fini Iva al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali previsti.

 

Requisito soggettivo

Laddove il datore di lavoro svolga in via esclusiva o prevalente attività d’impresa o di lavoro autonomo, il requisito soggettivo, ai fini dell’assoggettamento a Iva dell’operazione di distacco di personale, deve ritenersi soddisfatto, considerata la natura di soggetto passivo Iva dello stesso. 

Il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’imposta deve ritenersi sussistente anche quando il datore di lavoro sia un ente non commerciale che svolge, tuttavia, in via non prevalente, anche attività d’impresa e l’operazione di distacco di personale venga effettuata nell’ambito di tale ultima attività. 

Se il datore di lavoro distaccante è un ente non commerciale, si considerano effettuate nell’esercizio di imprese le sole operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole. 

Il requisito soggettivo è da ritenersi implicitamente integrato anche qualora il personale distaccato sia afferente all’attività di impresa svolta dall’ente non commerciale. Nel caso in cui, invece, l’operazione di distacco sia effettuata dagli enti non commerciali nell’ambito di attività diverse da quelle d’impresa l’operazione è da ritenersi fuori campo Iva, sempreché il distacco o il prestito di personale sia effettuato dall’ente in assenza di una organizzazione in forma d’impresa finalizzata all’erogazione del servizio di prestito di personale. 

Sono in ogni caso da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’imposta le operazioni di distacco o prestito di personale effettuate tra società partecipanti al medesimo gruppo Iva.

 

Requisito oggettivo

Il distacco o prestito di personale effettuato ‘verso corrispettivo’ costituisce una prestazione di servizi. Come indicato dai giudici unionali nella sentenza San Domenico Vetraria, sussiste il nesso diretto tra il distacco o prestito di personale, da un lato, e il pagamento del corrispettivo, dall’altro, quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa. Tale condizione si verifica anche quando l’operazione è effettuata a fronte del solo rimborso dei costi sostenuti per il personale distaccato. 

Qualora il personale, per esigenze produttive della distaccante, fosse, invece, distaccato presso altra impresa, utilizzatrice dello stesso, senza che per l’operazione sia previsto uno specifico corrispettivo – neanche il rimborso del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato – l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse dell’impresa distaccante è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi ‘a titolo oneroso’. 

 

Requisito territoriale

Il distacco di personale costituisce una prestazione di servizi effettuata nel territorio dello Stato. Per le sole prestazioni rese nei confronti di committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Ue, tuttavia, vige la deroga di cui all’art. 7-septies del decreto Iva.

I distacchi di personale si considerano effettuati nel territorio dello Stato quando:

  • sono eseguiti a favore di un distaccatario soggetto passivo Iva stabilito in Italia; oppure
  • da un prestatore/distaccante soggetto passivo Iva stabilito in Italia, a favore di un committente/distaccatario non soggetto passivo Iva, domiciliato o residente nel territorio dell’Unione europea. 

Non è invece soggetto all’Iva il distacco di personale effettuato nei confronti di un committente/distaccatario, non soggetto passivo, domiciliato o residente fuori dell’Unione europea, anche qualora il prestatore/distaccante sia un soggetto passivo Iva stabilito in Italia. 

 

DECORRENZA DELLE NOVITA’

 

Le novità sul trattamento, ai fini Iva, delle operazioni di distacco o prestito di personale si applicano dai distacchi o prestito di personale effettuati a decorrere dal 1°gennaio 2025. Significa che per i contratti stipulati prima continua a trovare applicazione la vecchia normativa. La nuova norma si applica, inoltre, ai rinnovi che intervengono successivamente al 1°gennaio 2025, anche se riferiti a contratti conclusi tra le parti prima di tale data. 

Per i comportamenti adottati dai contribuenti prima del 1°gennaio 2025, il secondo periodo dell’art. 16-ter del decreto ‘Salva-infrazioni’ dispone una specifica clausola di salvaguardia che, al fine di tutelare il legittimo affidamento, fa salve le seguenti operazioni di distacco o prestito di personale:

  • le operazioni per le quali è stata applicata l’Iva, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza C-94/19;
  • le operazioni fuori campo di applicazione dell’Iva, effettuate ai sensi della finanziaria 1988. 

La salvaguardia non si estende anche alle pregresse operazioni di distacco o prestito di personale il cui trattamento, ai fini Iva, è stato oggetto di contestazione da parte del Fisco. 

 

CODATORIALITA’ E AVVALIMENTO DI PERSONALE

 

Il regime della codatorialità, solitamente utilizzato dalle imprese appartenenti a una rete d’imprese, ha caratteristiche diverse dal distacco di personale. Ciascuna impresa retista aderente alla codatorialità e del conseguente regime di responsabilità solidale tra le stesse previsto, resta responsabile del pagamento degli oneri legati all’utilizzo del singolo lavoratore. Il pagamento ‘per intero’ effettuato da una delle imprese retiste aderenti, legittima la medesima impresa all’esercizio dell’azione di regresso nei confronti delle altre imprese codatrici, al fine di ottenere il rimborso della parte degli oneri legati all’utilizzo del lavoratore dipendente in favore delle altre imprese retiste. 

Il pagamento di tali addebiti alle altre imprese codatrici costituisce una mera cessione di denaro non rilevante ai fini dell’Iva. 

Per l’avvalimento occorre fare una distinzione tra quello previsto dall’articolo 104, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e quello tra pubbliche amministrazioni. Nel primo caso la messa a disposizione di personale per mezzo di tale istituto rileva ai fini dell’Iva, se effettuata a titolo oneroso e se si verificano congiuntamente i requisiti soggettivo e territoriale sopra richiamati. Diversamente, l’avvalimento tra PA è un istituto attraverso il quale l’amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione a essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente, al quale non viene delegata  la funzione stessa. 

Anche per questa forma di avvalimento, ai fini dell’Iva, tale operazione costituisce una prestazione di servizi al ricorrere dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali. Il requisito soggettivo si intende sempre soddisfatto nel caso in cui tale soggetto sia una società ‘in house’. In merito al requisito oggettivo, invece, occorre verificare se le disposizioni normative o i protocolli d’intesa che disciplinano l’avvalimento di personale prevedano l’erogazione di risorse finanziarie da parte di un’amministrazione pubblica in favore del soggetto avvalso e se tale erogazione ne costituisce il corrispettivo, in base ai criteri individuati con la circolare n. 34/E/2013.

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